Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 410 a 415, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie infettive", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 410. - Presso la clinica delle malattie infettive dell'Università di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.
La durata del corso è di tre anni.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.
Art. 411. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Il tirocinio pratico verrà svolto nelle corsie e nei laboratori della clinica delle malattie infettive, sotto la guida didattica dei docenti della scuola di specializzazione.
Art. 412. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito nella misura di venti allievi per anno. L'ammissione alla scuola sarà subordinata all'esito di un concorso che potrà comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.
Art. 413. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
Semiologia e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).
3° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
Malattie infettive dei paesi caldi;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Art. 414. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
1° anno: un esame sulle discipline n. 1 e 2;
2° anno: un esame sulle discipline n. 2, 3 e 4;
3° anno: un esame sulle discipline n. 1, 2, 3 e 4.
Art. 415. - Alla fine dei tre anni di corso gli specializzandi dovranno superare una prova orale teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di malattie infettive.
Gli articoli da 416 a 426, relativi alla "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 416. - È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 417. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica della Università degli studi di Napoli.
Art. 418. - Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti è di quaranta per ogni anno accademico. L'ammissione viene stabilita mediante un colloquio.
Art. 4.19. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
Microbiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
Broncologia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Profilassi della tubercolosi;
Igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.
Art. 420. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonché ai turni di internato.
Art. 421. - Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.
Art. 422. - Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento del corso.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.
Art. 423. - Alla fine del 3° anno, oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.
I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.
Art. 424. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nello statuto dell'università.
Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria".
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 471. - La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a dieci per ogni anno di corso. La scelta dei candidati ammessi al primo anno di corso sarà fatta all'inizio dell'anno accademico in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame.
Art. 472. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale: I);
Semeiologia della senescenza (biennale: I);
Anatomia patologica (biennale: I);
Farmacologia e farmacoterapia (annuale).
2° Anno:
Fisiopatologia della senescenza (biennale: II);
Semeiologia della senescenza (biennale: II);
Anatomia patologica (biennale: II);
Clinica geriatrica e terapia (biennale: I);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale).
3° Anno:
Clinica geriatrica e terapia (biennale: II);
Tecniche di riabilitazione (annuale);
Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).
I corsi di insegnamento sopra indicati sono tutti obbligatori e saranno completati da corsi di esercitazioni pratiche.
Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Art. 473. - Alla fine di ogni anno di corso avranno luogo i relativi esami speciali.
Al termine dei tre anni di corso per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di gerontologia e geriatria e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 98. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-07;415#art-1