Art. 2
2 / 4In vigore dal 2 gen 1973
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino in eccesso rispetto alle dotazioni organiche dei gradi come stabilito all' sono considerati in soprannumero da riassorbirsi in ragione di un terzo delle vacanze successive.
In corrispondenza della riduzione dell'organico nel grado di ambasciatore, sono istituiti temporaneamente quattro posti in soprannumero, utilizzabili uno per ciascun anno, anche più volte nel corso dell'anno stesso, nel quadriennio dal 1972 al 1975. I funzionari che, al termine del quadriennio, occuperanno i posti in soprannumero come sopra istituiti resteranno in tale posizione fino alla cessazione del servizio.
In corrispondenza dei soprannumeri derivanti dalla applicazione dei due precedenti commi saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado di consigliere di legazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;775#art-2