Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 59: nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di "Orticoltura e floricoltura (semestrale)" è soppresso.
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Orticoltura;
Floricoltura;
Elementi di disegno;
Edilizia zootecnica;
Erosione e conservazione del suolo;
Micologia applicata alla patologia vegetale;
Idrologia e idrografia;
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli.
Art. 63: l'ultimo comma, relativo alla prova pratica su disciplina di indole professionale, è soppresso.
Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Statistica;
Antropologia;
Paleontologia umana;
Oceanografia.
Art. 75: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Microbiologia;
Fisiologia comparata;
Embriologia sperimentale;
Biochimica comparata;
Chimica delle sostanze organiche naturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 83. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;380#art-1