Art. 2
2 / 12In vigore dal 18 lug 1972
I ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono resi ad esaurimento con effetto dal 1 luglio 1972.
Dalla stessa data, i ruoli delle carriere di concetto delle soppresse carriere speciali dei ragionieri di Artiglieria e della Motorizzazione, del Genio militare, di Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle n. 16-bis, 17-bis, 18-bis e 19-bis, riportate nei decreti ministeriali 15 marzo 1971, sono unificati nel ruolo unico, reso ad esaurimento, dei ragionieri della Difesa di cui all'annessa tabella B.
Gli impiegati appartenenti ai singoli ruoli delle soppresse carriere di concetto di ragioneria del Ministero della difesa sono inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1972, nella corrispondente qualifica del ruolo unico ad esaurimento previsto dal secondo comma del presente articolo, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-2