Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 set 1972
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1972
LEONE
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 139. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-22;474#art-2