Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 lug 1972
L'organico della "seconda facoltà di medicina e chirurgia" di cui al precedente è costituito con i posti di professore di ruolo, assegnati al raddoppio di cattedre dell'attuale facoltà di medicina e chirurgia e con i posti di assistente a tali cattedre raddoppiate assegnati. I posti di professori e di assistenti di ruolo assegnati alle suddette cattedre raddoppiate sono trasferiti dalla prima alla seconda facoltà. Con i posti si intendono trasferiti anche i relativi professori ed assistenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-22;252#art-3