Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Napoli, intese ad ottenere la istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'università medesima; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . A decorrere dall'anno accademico 1972-73, è istituita presso l'Università degli studi di Napoli la "seconda facoltà di medicina e chirurgia" comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia.
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