Art. 1
1 / 5In vigore dal 15 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Napoli, intese ad ottenere la istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'università medesima;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
A decorrere dall'anno accademico 1972-73, è istituita presso l'Università degli studi di Napoli la "seconda facoltà di medicina e chirurgia" comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-22;252#art-1