Art. 8 · Sostituzione dei membri del consiglio
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 8

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Sostituzione dei membri del consiglio

In vigore dal 20 dic 1972
Alla sostituzione dei membri del consiglio, cessati dall'incarico per qualsiasi causa entro l'anno, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all', primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive. I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio. Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-8