Art. 7 · Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 7

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Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione

In vigore dal 20 dic 1972
Il commissario straordinario, formato l'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale verifica la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del collegio ed incarica lo stesso commissario di indire l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-7