Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo VI
Art. 28
28 / 30Controversie
In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-28