Art. 25 · Ricorso in materia disciplinare
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo V

Art. 25

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Ricorso in materia disciplinare

In vigore dal 20 dic 1972
Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal terzo comma dell', presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Le deliberazioni del consiglio del collegio nazionale sono adottate secondo le modalità previste dall', terzo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-25