Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo II
Art. 13
13 / 30Sostituzioni
In vigore dal 20 dic 1972
A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell', comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.
I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-13