Art. 11 · Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo II

Art. 11

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Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale

In vigore dal 20 dic 1972
La designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è comunicata alla commissione, di cui all', secondo comma, della legge, insieme alle generalità ed al domicilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti nell'albo del collegio che lo designa. La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è preferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età. I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-11