Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 - 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 145, con il quale sono stati parzialmente rettificati alcuni provvedimenti concernenti l'assegnazione dei posti di professore anzidetti per il recupero di cinquantacinque posti da destinare alle esigenze cui si riferiscono le riserve stabilite nel citato della legge n. 62 e nello art. 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, n. 146, con il quale, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 442, all'Università statale della Calabria sono stati assegnati cinquanta posti di professore di ruolo istituiti dall' della predetta legge 24 febbraio 1967, n. 62; Rilevata l'opportunità - dopo aver soddisfatto alle predette esigenze - di procedere, in relazione ad indifferibili esigenze di funzionamento di alcune facoltà universitarie, alla ripartizione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo dei cinquantacinque recuperati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 145; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, alle seguenti facoltà universitarie sono assegnati i posti di professore di ruolo a fianco di ciascuna indicati: Numero dei posti UNIVERSITA DI CATANIA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di pato- logia speciale medica e metodologia clinica...... 1 UNIVERSITA DI PALERMO Facolta di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di cli- nica delle malattie nervose e mentali.......... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di pato- logia speciale medica e metodologia clinica....... 1 per il raddoppiamento della cattedra di chi- mica biologica...................... 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di pato- logia speciale medica e metodologia clinica........ 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 165. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;495#art-1