Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di: "Fotochimica".
Art. 61: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica analitica strumentale;
Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
Chimica degli intermedi;
Chimica farmaceutica;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica fisica delle interfasi;
Chimica fisica tecnica;
Cinetica chimica;
Fotochimica;
Radiochimica e chimica nucleare;
Strutturistica chimica.
Art. 63: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:
Farmacologia.
Art. 64: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Paleontologia dei vertebrati;
Sismologia;
Geomagnetismo;
Mineralogia sistematica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16, maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 74. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;367#art-1