Art. 2
2 / 3In vigore dal 12 ago 1972
L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato ulteriormente di L. 3.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1974. Per i pensionati infrasessantacinquenni detto importo non può superare la misura del trattamento minimo di pensione previsto per i titolari di età inferiore ai 65 anni dalle norme in materia di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-12;325#art-2