Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 33, lettera a), della legge 30 aprile 2969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme intese a realizzare la parificazione dei trattamenti: minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti; Udito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a carattere nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, risultanti dalla applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 24.000 mensili.
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