Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Malattie dell'apparato digerente", in "Neurologia", in "Ostetricia e ginecologia". Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 125. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti è fissato complessivamente in ventidue. La scuola ha sede presso la clinica medica. La scuola ha la durata di quattro anni. Gli insegnamenti impartiti sono: 1° Anno: Anatomia patologica; Fisiopatologia; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Clinica medica (triennale). 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Semeiotica radiologica; Patologia speciale delle malattie del tubo digerente; Clinica medica (triennale). 3° Anno: Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (triennale). A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola. 4° Anno: Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialità. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso. Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno, devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami. Scuola di specializzazione in neurologia Art. 126. - La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (internato in psichiatria): Anatomia ed istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (I); Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (II); Clinica neurologica e terapia (I); Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (II); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Art. 127. - Il numero massimo totale degli iscritti è di ventiquattro (sei per anno). L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi cinque per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Esame obbligatorio per il passaggio all'anno successivo. Un abbuono di anni due può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola. L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta a carattere clinico o sperimentale, relativa discussione e prova pratica sul malato. Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia Art. 128. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia. La scuola ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'università. La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università; c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità; e) eventuali pubblicazioni. L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre. Il numero dei candidati ammessi al 1° anno è di venti. Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità. Art. 129. - Il programma di studi è il seguente: 1° Anno: Elementi di genetica e di eugenetica; Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; Fisiologia dell'apparato genitale femminile; Endocrinologia fisiologica; Fisiologia ostetrica; Diagnostica ostetrica; Clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: Tecnica operatoria ostetrica; Diagnostica ginecologica; Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa l'istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; Istologia normale e patologica nel campo della specialità; Puericultura prenatale; Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; Tecnica operatoria ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica; Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: Puericultura postnatale e malattie del neonato; Ostetricia e ginecologia forense; Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia; Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno); Urologia ginecologica; Chirurgia addominale extra genitale. Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole. Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 54. - CARUSO
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