Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 ott 1973
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-08;1205#art-2