Art. 8 · Organizzazione della scuola

Art. 8

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Organizzazione della scuola

In vigore dal 8 set 1972
La Scuola superiore si articola in tre dipartimenti: a) dipartimento delle scienze giuridico-amministrative; b) dipartimento delle scienze economiche e aziendali; c) dipartimento delle scienze storiche, politiche e sociali. I professori stabili, i docenti incaricati dello svolgimento di particolari corsi e quelli incaricati di studi e ricerche sono assegnati ad uno dei dipartimenti previsti dal precedente comma. Con deliberazione del comitato direttivo possono essere affidati al personale amministrativo della scuola funzioni di ausilio didattico, esclusa ogni attività di insegnamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-8