Art. 2
2 / 18Corsi di preparazione per il reclutamento
In vigore dal 8 set 1972
Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente , n. 1), si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio.
I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla metà di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso.
Al corso medesimo può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento.
Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.
L'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonché, per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo.
Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.
Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea.
Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze.
L'esame finale può essere tenuto in due diverse sessioni.
Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, semprechè abbiano conseguito il predetto titolo di studio.
Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneità nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti.
Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalità di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.
Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-2