Art. 17 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 8 set 1972
Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti. Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per la chiamata dei professori stabili della scuola, fino a quando non è costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell', n. 5). Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all', il quale ha effetto dal 1 gennaio 1974. Le disposizioni di cui agli , terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell', n. 3). Le disposizioni di cui all' non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all', primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonché, salvo quanto previsto dall', n. 3), il personale della carriera diplomatica.
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