Art. 5
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaCapo II

Art. 5

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In vigore dal 8 mar 1973
Gli immobili, i mezzi meccanici e gli altri impianti acquistati o costruiti dall'Azienda, con le disponibilità del proprio bilancio, sono descritti in un apposito registro di consistenza per il loro valore di acquisto e di costruzione, con le indicazioni relative: a) al luogo, alla denominazione ed alta qualità; b) ai connotati catastali, all'estimo o alla rendita imponibile; c) alla data di acquisto o di costruzione; d) all'uso o servizio specifico cui sono destinati. L'entità e il valore dei beni immobili in proprietà sono suscettibili di variazioni per effetto delle ricognizioni, che devono aver luogo ogni cinque anni da parte di una commissione costituita dal presidente dell'Azienda, che la presiede, e dai capi degli uffici amministrativo e tecnico. Le operazioni della commissione dovranno risultare da un processo verbale che sarà comunicato al Ministero della marina mercantile e in base al quale saranno annotate le variazioni nel relativo registro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-5