Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Titolo III
Art. 16
34 / 44In vigore dal 8 mar 1973
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando è possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda mediante la propria officina ed il proprio personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-16