Art. 16
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 8 mar 1973
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando è possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda mediante la propria officina ed il proprio personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-16