Art. 13
Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 8 mar 1973
Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori necessari ai servizi dell'amministrazione, si provvede con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, esclusi il preventivo parere del Consiglio di Stato e il controllo preventivo della Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-13