Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 lug 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474 e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana;
Visto, inoltre, il proprio decreto 13 luglio 1969, n. 529, recante modifiche al predetto statuto;
Viste le deliberazioni in data 28 aprile 1971 e 10 maggio 1971, assunte rispettivamente dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto e dal presidente dell'Istituto stesso;
Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione degli dello statuto dell'istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformità del testo allegato che costituisca, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1972
LEONE
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 125. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;310#art-1