Art. 4
4 / 6In vigore dal 12 set 1972
Per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di stazione radiotelegrafica è obbligatoria la visita di ispezione - da effettuarsi a spese del concessionario - di cui all', secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557 diretta ad accertare la permanenza delle condizioni e dei requisiti rilevati in sede di visita di collaudo della stazione radioelettrica.
Per le navi da pesca di cui al comma precedente e per quelle, sempre di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di soli impianti radiotelefonici, visite d'ispezione potranno essere comunque disposte dagli organi centrali o periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i casi in cui saranno giudicate opportune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-13;488#art-4