Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 lug 1972
Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all', mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1972 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 67. - VALENTINI
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