Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le università;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato;
Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, n. 811, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1971, n. 253;
Considerato che il corso sperimentale per agrotecnici istituito presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Padova dall'anno scolastico 1971-72 non ha più potuto funzionare per mancanza di locali;
Considerato che presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Ferrara-Malborghetto sussistono i presupposti per il funzionamento di un analogo corso, di fatto autorizzato nelle more della formale istituzione;
Udito il parere della commissione di esperti di cui all' della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo alla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato, è modificata nel senso che dall'anno scolastico 1971-72 il corso sperimentale post-qualifica per agrotecnico istituito presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Padova è gradualmente soppresso e in sostituzione viene autorizzato il funzionamento di analogo corso presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Ferrara-Malborghetto.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 234, foglio n. 74. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-03-28;889#art-1