Art. 4
Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 4

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In vigore dal 28 giu 1972
Con il loro consenso sono iscritti tra i soci dell'ente nazionale le federazioni regionali od interregionali delle casse rurali e, per la regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, la Federazione dei consorzi cooperativi di Trento e la Raiffeisenverband Sudtirol di Bolzano, nonché la Federazione nazionale italiana delle casse rurali ed artigiane. Possono ottenere l'ammissione a socio dell'ente tutte le aziende cooperative di credito escluse le banche popolari. L'iscrizione a socio avviene su domanda diretta al consiglio nazionale dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-4