Art. 16
Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 16

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In vigore dal 28 giu 1972
Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate, nonché per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti, dovranno osservarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293. Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-16