Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 mar 1973
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui al precedente sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;1001#art-2