Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 mag 1972
N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 15 e 20 dello statuto della Comunità dei braccianti, con sede in Roma. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 47. - VALENTINI
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