Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 ago 1973
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, numeri 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all' sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera lo adempimento da parte di tali enti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972 LEONE MISASI - RUMOR - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 186. - VALENTINI
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