Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 feb 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
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