Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 30 gen 1972
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell' della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall', lettera a) del presente decreto; b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le regioni interessate; c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane di competenza regionale ai sensi del precedente , lettera i); d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe ed alle opere marittime; e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria; g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda classe; h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi; l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici; m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni; n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa normativa tecnica. Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite le regioni interessate, in ordine: a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche; b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti; c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-8