Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 30 gen 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione stradale fuori dei centri abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-6