Art. 3
3 / 23In vigore dal 30 gen 1972
Sono trasferite altresì alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-3