Art. 9
9 / 14In vigore dal 28 gen 1972
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le regioni.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;7#art-9