Art. 8
8 / 14In vigore dal 28 gen 1972
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
I programmi delle attività fieristiche di iniziativa regionale nonché le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono comunicati dalle regioni al Ministro per l'industria, il commercio, e l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per industria, il commercio e l'artigianato, provvede a emanare il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Tra l'altro, le regioni comunicano periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attività.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;7#art-8