Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nella materia di cui al precedente , ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;7#art-4