Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 feb 1972
Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio di ciascuna regione: a) nomina del consiglio di amministrazione nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, sostituendosi i membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali; b) approvazione dei piani annuali di attività, di cui al primo e secondo comma dell' dei decreti presidenziali istitutivi, che non comportino maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato nell'anno precedente; c) programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato, con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità; d) proposta di ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche. Le regioni possono avvalersi, per l'attività di loro competenza, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, provvedendo all'occorrente finanziamento.
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