Art. 12
12 / 20In vigore dal 15 feb 1972
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-12