Regolamento scuola serale speciale triennale di ottica G. Ratti in Torino
Art. 17
17 / 24In vigore dal 9 dic 1972
Gli alunni che vengano meno ai doveri scolastici dimostrando abituale negligenza ed impreparazione, scarso profitto nello studio o nel tirocinio pratico, oppure evidente, inammissibile, disinteresse per una o più materie od esercitazioni di laboratorio, gli alunni che si assentano senza giustificato motivo o che si allontanano arbitrariamente dalle lezioni, gli alunni che turbano la tranquillità delle lezioni e della scuola, ne offendono il decoro e la morale sia dentro che fuori di essa o nuocciono con atti o cattivo comportamento alla disciplina della scuola ed al regolare svolgimento delle lezioni e della vita scolastica, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione;
b) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni;
c) rinvio alla sessione di esami di riparazione in tutte le materie, anche in quelle superate quando il voto di condotta finale assegnato dal consiglio di classe risulta inferiore a 8/10;
d) allontanamento dalla scuola per l'intero anno scolastico comprese le sessioni di esami, con perdita dell'anno scolastico;
e) radiazione per sempre dai corsi della scuola;
f) in caso di danni procurati volontariamente o per negligenza ai locali e/o alle suppellettili, saranno tenuti responsabili i genitori o l'allievo se maggiorenne e dovrà essere provveduto al rimborso del danno arrecato.
L'ammonizione viene inflitta verbalmente o per iscritto (in caso di recidivita) dal direttore in seguito a lievi mancanze.
L'allontanamento temporaneo viene disposto dalla direzione su voto espresso da essa e dal consiglio di classe per fatti più gravi che turbino il regolare svolgimento delle lezioni ed il regolare andamento della scuola. Le altre punizioni di cui alle lettere c), d), e), vengono inflitte nei casi di recidività in mancanze, e relative sanzioni inflitte, contemplate rispettivamente alla lettera precedente, ed altresì, per mancanze più gravi di indisciplina, per riprovevole condotta, per offese al decoro ed alla dignità della scuola, al personale di essa e per ogni altro fatto o circostanza di notevole gravità. Su queste sanzioni decidono la Direzione ed il Corpo insegnanti riuniti in collegio unico e plenario disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;701#art-rss-17