Art. 3
3 / 15In vigore dal 23 gen 1972
I rapporti internazionali nella materia di cui al precedente sono di competenza degli organi statali.
È riservata allo Stato la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici turistici di frontiera.
La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta allo Stato, che l'esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
L'attività promozionale turistica all'estero spetta, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, alle regioni, le quali ultilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
Con legge della Repubblica si provvederà al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;6#art-3