Art. 1
1 / 15In vigore dal 23 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge di maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti:
a) la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;
b) la organizzazione di manifestazioni turistiche;
c) gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori;
d) gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo;
e) il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico.
Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;
f) le agenzie di viaggio. Resta riservato allo Stato il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere;
g) la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli);
h) il vincolo alberghiero;
i) le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti;
l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
Spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;6#art-1