Art. 4
4 / 25In vigore dal 23 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione.
Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-4