Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 23 gen 1972
Il personale dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle funzioni amministrative conserva ad personam i benefici goduti a qualsiasi titolo alla data medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-22