Art. 2
2 / 25In vigore dal 23 gen 1972
Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonché le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, a giudizio del Governo della Repubblica, non sono più utili alla integrazione della rete primaria nazionale, possono essere trasferite, con legge dello Stato, alla regione nel cui territorio si svolgono.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-2