Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 20 gen 1972
Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale; 2) alla sanità marittima; aerea e di frontiera; 3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; 4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; 5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria; 6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private; 7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienicosanitari delle industrie insalubri; 8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; 9) all'igiene delle attività sportive; 10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie; 11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati; 12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati; 13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; 14) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria; all'autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza; 15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare; 16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico; 17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; 18) alla detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose; 19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello; 20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali; 21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento; 22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica; 23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché a quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte di ufficiali sanitari e dei veterinari comunali.
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